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Sez. 2, Sentenza n. 936 del 30/01/1997 (Rv. 502138 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Iscrizione di ipoteche - Presenza - Irrilevanza - Conseguenza.
Stato
decisa il 1997-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502138-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Con riguardo a preliminare di vendita immobiliare l'inadempienza del promittente all'obbligo di provvedere alla cancellazione di pregresse ipoteche, ovvero la sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni implicanti pericolo di evizione, non osta a che il promissario possa chiedere l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 cod. civ. e comporta che il promissario medesimo, ove si avvalga di tale facoltà, è dispensato dall'onere del pagamento o della formale offerta del prezzo (del quale sia previsto il versamento all'atto della stipulazione del definitivo), potendo chiedere che il giudice, con la pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l'acquisto del bene libero da vincoli ed a garantirlo dall'eventualità dell'evizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)