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Sez. 1, Sentenza n. 9867 del 03/10/1996 Ud. (dep. 20/11/1996) Rv. 206116 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Subappalto non autorizzato di opere pubbliche - Reato previsto dall'art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646 - Riferibilità ai soli costruttori edili - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206116-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

L'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 - che prevede il reato contravvenzionale di concessione in subappalto di lavori appaltati da ente pubblico, senza l'autorizzazione di questo - non è riferibile ai soli costruttori edili. Ed invero, l'"Albo nazionale dei costruttori" al quale il detto art. 21 fa riferimento, istituito con legge 10 febbraio 1962 n. 162, sin dall'origine comprendeva categorie che nulla hanno a che vedere con gli imprenditori edili: la tabella allegata alla legge istitutiva del 1962 prevede infatti - dopo l'enunciazione di varie categorie di impianti tra i quali quelli telefonici, radiotelefonici e simili - la "gestione e manutenzione dei suddetti impianti", indicando in tal modo come possibile oggetto di appalto non solo la costruzione di un'opera ma anche un servizio. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto la configurabilità del reato in questione in relazione al subappalto, non autorizzato, concesso dall'amministratore unico di una società cui era stata appaltata la fornitura al Ministero delle Finanze di informazioni opportunamente pretrattate, acquisite, elaborate e registrate su supporti magnetici, relative ai dati identificativi ed alle immagini planimetriche della provincia di Milano).

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)