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Sez. 5, Sentenza n. 35057 del 03/07/2009 Ud. (dep. 09/09/2009) Rv. 245151 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Subappalto di servizio di ristorazione senza l'autorizzazione del committente - Integrazione del reato di concessione in subappalto, ex art. 21 L. n. 646 del 1982.
Stato
decisa il 2009-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245151-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

Integra il reato di cui all' art. 21 L. n. 646 del 1982 (concessione in subappalto di lavori appaltati da ente pubblico, senza l'autorizzazione di quest'ultimo), la condotta di colui che subappalti un servizio di ristorazione per degenti e dipendenti della locale Unità sanitaria, senza l'autorizzazione del committente; né a tal fine rileva che si tratti di appalto di servizi e non di opere, in quanto l'ampiezza del controllo che la previsione di cui al succitato art. 21 si propone di realizzare sui subappalti rende incompatibile un'interpretazione restrittiva dell'oggetto del controllo che si fondi su una mera interpretazione letterale del termine opere, che contrapponga le opere pubbliche ai servizi pubblici, riguardando, invece, entrambe le categorie di pubblici appalti. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito il quale ha escluso la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 21 L. n. 646 del 1982, assolvendolo perché il fatto non costituisce reato, sulla base della considerazione che la previsione di cui al suddetto art. 21 non concerne l'appalto di servizi ma unicamente l'appalto di opere in assenza dell'autorizzazione della P.A. committente).

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)