Sez. 3, Sentenza n. 4951 del 17/12/1999 Ud. (dep. 21/04/2000) Rv. 216559 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646 - Riferibilità ai soli subappalti non autorizzati di opere pubbliche - Esclusione - Riferibilità anche ai subappalti di servizi pubblici - Ammissibilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
L'ampiezza del controllo che la norma di cui all'art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646 (che punisce la condotta di chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione) si propone di realizzare sui subappalti e sui cottimi rende incompatibile una interpretazione strettamente letterale del termine opere, inteso come opere pubbliche in contrapposizione con i servizi pubblici; riguardando il citato art. 21 entrambe le categorie dei subappalti.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)