Sez. 3, Sentenza n. 4073 del 08/07/1982 (Rv. 422050 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - MODALITÀ PER IL RILASCIO - GIUDIZIO IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - OBBLIGO DEL GIUDICE DI FISSARE LA DATA DELLA ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - MODALITÀ PER IL RILASCIO - GIUDIZIO IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - OBBLIGO DEL GIUDICE DI FISSARE LA DATA DELLA ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - INSUSSISTENZA.*
L'art. 82 della legge 27 luglio 1978 n. 392 ("sull'equo canone") - il quale stabilisce che ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore (30 luglio 1978) di tale legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti - si riferisce sia alla disciplina sostanziale che a quella processuale in materia di locazioni urbane e, conseguentemente, comporta l'inapplicabilità, nei giudizi in corso, dell'art. 56 della stessa legge n. 392 del 1978, in forza del quale il giudice, con la sentenza che pronuncia il rilascio dell'immobile, deve stabilire la data dell'esecuzione. (Conf 12/82, mass n 417698; (Conf 2160/81, mass n 412879; (Conf 1661/81, mass n 412332; (Conf 4010/80, mass n 407920; (Conf 2138/80, mass n 405799; (Conf 2040/80, mass n 405683).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)