Sez. 6, Sentenza n. 1843 del 23/11/1984 Ud. (dep. 23/02/1985) Rv. 168023 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO - NATURA DI REATO PERMANENTE - LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646 - PROSECUZIONE DELLA CONDOTTA DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA NORMATIVA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO - NATURA DI REATO PERMANENTE - LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646 - PROSECUZIONE DELLA CONDOTTA DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA NORMATIVA.*
In tema di sorveglianza speciale, la violazione dell'Obbligo di soggiorno è reato di natura permanente. La consumazione del reato inizia nel momento in cui il soggetto si allontana dal luogo prestabilito o non rientra dopo il permesso e si protrae per tutta la durata dell'allontanamento medesimo. Ne deriva che qualora la condotta criminosa sia proseguita dopo l'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982, n. 646, per la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trova applicazione l'art. 10 che considera questa ipotesi non più come contravvenzione, ma come delitto. (Conf mass n 145306; (Conf mass n 140784).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)