Sez. 2, Sentenza n. 5621 del 14/12/1989 (Rv. 464595 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - IN GENERE - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONDIZIONI NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DI UNA SOLA PARTE - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - IN GENERE - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONDIZIONI NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DI UNA SOLA PARTE - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA.*
Il principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.) consente l'apponibilità di una condizione nell'interesse esclusivo di una delle parti, la quale, pertanto, come è la sola legittimata ad eccepirne il mancato avveramento (per dedurre l'inefficacia del contratto), così è perfettamente libera di rinunciarvi - anche implicitamente, esercitando l'Azione giudiziale per ottenere l'esecuzione del contratto stesso - senza che la controparte possa, in qualunque modo, interferire sulla sua volontà. (Conf 3965/84, mass n 435942; (Conf 2412/82, mass n 420284; (Conf 2396/70, mass n 348638).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)