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Sez. 2, Sentenza n. 3965 del 06/07/1984 (Rv. 435942 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - RINUNZIE A DIRITTI REALI IMMOBILIARI - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE - RINUNCIA ALLA CONDIZIONE PATTUITA NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DI UNO DEI CONTRAENTI DI UN CONTRATTO TRASLATIVO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - FORMA - VINCOLATA - ESCLUSIONE - RINUNCIA ANCHE TACITA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435942-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - RINUNZIE A DIRITTI REALI IMMOBILIARI - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE - RINUNCIA ALLA CONDIZIONE PATTUITA NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DI UNO DEI CONTRAENTI DI UN CONTRATTO TRASLATIVO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - FORMA - VINCOLATA - ESCLUSIONE - RINUNCIA ANCHE TACITA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

L'art. 1350 n. 5 cod. civ. nel prescrivere la Forma scritta per gli Atti di rinunzia ad un diritto reale immobiliare si riferisce ai casi in cui il diritto stesso costituisca l'oggetto diretto ed immediato della rinuncia e non anche a quelli in cui la rinuncia abbia soltanto ripercussioni nella sfera della titolarità di diritti reali immobiliari, senza incidere direttamente su questi. Pertanto, anche in ipotesi di contratti traslativi di diritti reali immobiliari, la rinunzia alla condizione pattuita nell'interesse esclusivo di uno dei contraenti può avvenire sia prima che dopo l'avveramento della condizione senza alcun vincolo di Forma, in quanto in tale ipotesi il soggetto interessato compie un atto dispositivo che ha ad oggetto l'operatività in suo favore della clausola contenente la condizione, ed anche in modo tacito, purché risulti da un comportamento concludente ed incompatibile con la volontà di esercitare il diritto ad avvalersi della condizione. (V 3025/82, mass n 420955; (V 2412/82, mass n 420284; (V 3740/79, mass n 400174).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 5, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)