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Sez. 3, Sentenza n. 2396 del 13/11/1970 (Rv. 348638 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE CONVENUTA NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DI UNA SOLA PARTE - VALIDITA - FORMULAZIONE IMPLICITA - CONDIZIONI - FACOLTA DI UTILIZZAZIONE O RINUNCIA DELLA PARTE INTERESSATA - CONDOTTA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348638-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE CONVENUTA NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DI UNA SOLA PARTE - VALIDITA - FORMULAZIONE IMPLICITA - CONDIZIONI - FACOLTA DI UTILIZZAZIONE O RINUNCIA DELLA PARTE INTERESSATA - CONDOTTA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

Il principio dell'autonomia contrattuale, espresso nell'art 1322 cod civ, da alle parti la facolta di escludere che all'evento dedotto in condizione sia ineluttabilmente subordinata l'efficacia del vincolo obbligatorio per tutti i contraenti percio e perfettamente lecita una condizione nell'interesse esclusivo di una sola delle parti, la quale puo liberamente avvalersene o rinunciarvi, senza che l'altra parte possa comunque ostacolarne la volonta. Nulla vieta che anche la condizione unilaterale possa scaturire come conseguenza indefettibile dello scopo propostosi dalle parti, nel senso che la Determinazione accessoria stipulata nell'interesse di un solo contraente promani inequivocabilmente da una valutazione dell'intero rapporto negoziale. (V 1342'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)