diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 20/04/1970 (Rv. 346725 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE CONTRATTUALE - CONTRATTO CON CUI ALCUNI COEREDI FISSANO LE MODALITA DELLA RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO ED ASSEGNANO A CIASCUNO LA PORZIONE SPETTANTEGLI - VALIDITA - EFFICACIA - NATURA GIURIDICA.*
Stato
decisa il 1970-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346725-01

DIVISIONE - DIVISIONE CONTRATTUALE - CONTRATTO CON CUI ALCUNI COEREDI FISSANO LE MODALITA DELLA RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO ED ASSEGNANO A CIASCUNO LA PORZIONE SPETTANTEGLI - VALIDITA - EFFICACIA - NATURA GIURIDICA.*

Il contratto, con cui alcuni coeredi fissano le modalita di ripartizione del patrimonio ereditario fra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria (quomodo dividendum sit) ed assegnano a ciascuno la porzione spettantegli, vincolandosi all'osservanza del concordato assetto di interessi e disponendo che lo scioglimento della comunione abbia luogo allorquando i coeredi assenti abbiano prestato il loro consenso, e valido, in quanto, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione ereditaria, per la cui validita soltanto e richiesta la partecipazione di tutti i coeredi alla sua conclusione. In tale ipotesi si ha un contratto perfetto in tutti i suoi elementi essenziali, immediatamente vincolante ed efficace fra le parti contraenti e destinato a conseguire il suo effetto definitivo, consistente nello scioglimento della comunione ereditaria, mediante la successiva adesione dei coeredi assenti, senza che occorra alcun ulteriore accordo o un provvedimento giudiziale sostitutivo, perche l'attribuzione dei beni ereditari abbia luogo in conformita alle pattuizioni negoziali e non gia una semplice proposta di divisione o un negozio in itinere costituente un mero elemento del procedimento di formazione progressiva del contratto o un contratto condizionato all'adesione dei coeredi assenti. L'efficacia di esso, ove i contraenti non abbiano diversamente disposto, non e limitata ad un tempo determinato, potendo l'adesione dei coeredi assenti essere sempre manifestata utilmente, finche il vincolo obbligatorio derivante dal contratto non sia stato sciolto per effetto di un contrario comune accordo dei contraenti o non vi sia stato un provvedimento giudiziale di divisione, che, essendo incompatibile con la ripartizione consensuale dei beni in esso prevista ne renda impossibile l'estensione agli altri soggetti della comunione ereditaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)