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Sez. 2, Sentenza n. 3504 del 09/04/1987 (Rv. 452501 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - PATTUIZIONE TRA I COEREDI - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO - DIFFERIMENTO DELLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE AD UN MOMENTO SUCCESSIVO - VALIDITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452501-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - PATTUIZIONE TRA I COEREDI - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO - DIFFERIMENTO DELLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE AD UN MOMENTO SUCCESSIVO - VALIDITÀ - CONSEGUENZE.*

Con riguardo alla divisione di una comunione ereditaria, i coeredi possono validamente pattuire le modalità di ripartizione del patrimonio ereditario vincolandosi alla loro osservanza nell'attribuzione concreta dei beni, anche se lo scioglimento della comunione sia differito ad un momento successivo, cioè a quello in cui l'attribuzione verrà effettuata con estrazione a sorte. In presenza di una siffatta intesa negoziale, il giudice - cui i condividenti si siano rivolti in Mancanza di attuazione di quell'accordo - può legittimamente fare riferimento, per la concreta attribuzione delle quote, all'esito del sorteggio già compiuto dalle parti, ancorché non sottoscritto da tutti gli interessati, ove i relativi risultati nonché la correttezza del suo svolgimento non siano stati contestati dalle parti. (V 3529/82, mass n 421509; (V 194/75, mass n 373375; (V 1141/70, mass n 346725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)