Sez. 2, Sentenza n. 3529 del 10/06/1982 (Rv. 421509 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO TRA ALCUNI EREDI E CONTENENTE LA FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO TRA TUTTI I COEREDI E L'ASSEGNAZIONE A CIASCUNO DELLA PORZIONE SPETTANTEGLI - VALIDITÀ - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI COEREDI ASSENTI - CONDIZIONI - ADESIONE - LIMITI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO TRA ALCUNI EREDI E CONTENENTE LA FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO TRA TUTTI I COEREDI E L'ASSEGNAZIONE A CIASCUNO DELLA PORZIONE SPETTANTEGLI - VALIDITÀ - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI COEREDI ASSENTI - CONDIZIONI - ADESIONE - LIMITI.*
Il contratto con cui alcuni degli eredi fissano le modalità di ripartizione del patrimonio ereditario fra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria (quomodo dividendum sit) ed assegnano a ciascuno la porzione spettantegli, vincolandosi all'osservanza del concordato assetto d'interessi, è valido in quanto, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione ereditaria, per la cui validità soltanto è richiesta la partecipazione di tutti i coeredi alla sua conclusione. In tale ipotesi si ha un contratto perfetto in tutti i suoi elementi essenziali, immediatamente vincolante ed efficace fra le parti contraenti e destinato a conseguire il suo effetto definitivo, consistente nello scioglimento della comunione ereditaria, mediante la successiva adesione dei coeredi assenti, senza che occorra alcun ulteriore accordo o un provvedimento giudiziale sostitutivo, perché l'attribuzione dei beni ereditari abbia luogo in conformità delle pattuizioni negoziali. Siffatta adesione - ove i contraenti non abbiano diversamente disposto - può essere utilmente manifestata fino a quando il vincolo obbligatorio derivante dal contratto non sia stato sciolto per effetto di un contrario comune accordo dei contraenti o non sia intervenuto un provvedimento giudiziale di divisione che, essendo incompatibile con la ripartizione consensuale dei beni in esso prevista, ne renda impossibile l'estensione agli altri soggetti della comunione ereditaria. (Conf 1141/70, mass n 346725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)