Sez. 1, Sentenza n. 3833 del 05/07/1979 (Rv. 400291 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - VALUTAZIONE PRESUNTIVA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - VALUTAZIONE PRESUNTIVA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
La Determinazione dell'imponibile al fine dell'imposta di famiglia, ai sensi e sotto il vigore dell'art 117 del RD 14 settembre 1931 n 1175 (testo unico per la finanza locale), puo essere effettuata attraverso una valutazione presuntiva dei redditi e proventi, evidenzianti una certa misura di agiatezza del contribuente e del suo nucleo familiare, ove essa si basi non sulla mera indicazione del bene o dell'attivita produttiva di quei redditi e proventi, ma contenga ulteriori specificazioni circa la quantita e qualita, nonche le caratteristiche del bene goduto o dell'attivita esercitata, si da risultare fondata su dati obiettivi e non puramente discrezionali. (V 24/73, mass n 361777).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)