Sez. 1, Sentenza n. 4758 del 13/07/1983 (Rv. 429637 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLA FAMIGLIA (BASE IMPONIBILE) - ACCERTAMENTO SINTETICO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CALCOLO DELLE PASSIVITÀ IN SENSO ANALITICO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLA FAMIGLIA (BASE IMPONIBILE) - ACCERTAMENTO SINTETICO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CALCOLO DELLE PASSIVITÀ IN SENSO ANALITICO - ESCLUSIONE.*
Per fissare l'imponibile, ai fini dell'imposta di famiglia, si deve tener conto analiticamente dei vari redditi e proventi del contribuente, qualunque ne sia l'origine, il modo ed il luogo in cui sono prodotti, al netto delle spese di produzione e degli oneri tributari e patrimoniali che li gravano, ma, in Mancanza di precisi elementi per il calcolo analitico, è consentito all'ente impositore di procedere al calcolo sintetico dell'imponibile, indicando le varie fonti di reddito e valutando presuntivamente, sulla base di presupposti oggettivi e secondo i criteri della comune esperienza, il reddito netto di ciascuna fonte, per poi procedere al coacervo di tutti i singoli redditi; ed ove si ricorra all'accertamento sintetico, non ha ragione di essere il calcolo delle passività in senso analitico, dovendosi considerare inglobate, nella Determinazione presuntiva del reddito netto, le depurazioni dei pesi, dei carichi e degli oneri che lo gravano. (V 3833/79, mass n 400291; (V 5913/78, mass n 395736; (V 24/73, mass n 361777).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)