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Sez. U, Sentenza n. 24 del 10/01/1973 (Rv. 361777 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCREZIONALITA - LIMITI - MERA INDICAZIONE DEL BENE E DELL'ATTIVITA NECESSARIA PER LA PRODUZIONE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361777-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCREZIONALITA - LIMITI - MERA INDICAZIONE DEL BENE E DELL'ATTIVITA NECESSARIA PER LA PRODUZIONE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*

Per fissare l'imponibile, ai fini dell'imposta di famiglia, si deve tener conto analiticamente dei vari redditi e proventi dei contribuenti, qualunque ne sia l'origine, il modo e il luogo in cui sono prodotti, al netto delle spese di produzione e degli oneri tributari e patrimoniali che li gravano. Una volta distinte e classificate le varie fonti di reddito, e consentito all'ente impositore di procedere al calcolo dell'imponibile, valutando presuntivamente, secondo i criteri di fatto dettati dalla comune esperienza, il reddito netto di ciascuna fonte, per poi procedere al coacervo di tutti i singoli redditi. Pur dovendosi ammettere nell'accertamento una notevole sfera di discrezionalita, la valutazione su basi presuntive deve essere ancorata a presupposti obbiettivi, che devono soprattutto ricollegarsi alla natura dei redditi e proventi. Non e, percio, sufficiente la mera indicazione del bene e dell'attivita che serve a produrli, occorrendo, invece, che si proceda ad ulteriori specificazioni attinenti alla individuazione del bene sotto il profilo della qualita e della quantita, ovvero alle caratteristiche dell'attivita economica, professionale od imprenditoriale, esercitata dal contribuente, vista nei suoi elementi qualificanti in rapporto all'attitudine alla produzione del reddito. (V 1537/65).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)