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Sez. L, Sentenza n. 1484 del 23/03/1989 (Rv. 462293 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - DOMANDA DEL LAVORATORE FONDATA SU UNA NORMA COLLETTIVA SUCCESSIVA A QUELLA POSTA A BASE DEL "PETITUM" FATTO PRECEDENTEMENTE VALERE - EFFICACIA DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462293-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - DOMANDA DEL LAVORATORE FONDATA SU UNA NORMA COLLETTIVA SUCCESSIVA A QUELLA POSTA A BASE DEL "PETITUM" FATTO PRECEDENTEMENTE VALERE - EFFICACIA DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'efficacia vincolante del giudicato, postulando l'identità soggettiva ed oggettiva delle cause, va esclusa, per la Mancanza del requisito oggettivo, nel caso in cui la domanda azionata dal lavoratore nei confronti del medesimo datore di lavoro, oltre che riguardare un bene diverso, si fondi su una norma collettiva successiva a quella posta a base del petitum oggetto della pretesa fatta valere dallo stesso lavoratore nel precedente giudizio. (principio affermato in fattispecie in cui, avendo il giudicato riconosciuto al lavoratore il diritto ad un trattamento per ferie determinato sulla base di una retribuzione comprensiva, ai sensi del contratto collettivo per gli autoferrotranvieri del 1976, del compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo, il medesimo lavoratore aveva richiesto che tale compenso fosse computato, anche ai sensi del successivo contratto collettivo di categoria del 1980, ai fini del trattamento per riposi settimanali nonché ai fini delle mensilità accessorie). (V 2739/87, mass n 451848; (V 2034/86, mass n 445232).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)