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Sez. 1, Ordinanza n. 45 del 15/01/1969 Cc. (dep. 24/04/1969) Rv. 111105 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PERDITA DELLA DETENZIONE -CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111105-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PERDITA DELLA DETENZIONE -CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE - IRRILEVANZA.*

La rapina e consumata allorche, pur rimanendo la cosa dentro la sfera di vigilanza e di dominio della persona offesa, questa ne abbia perduto la detenzione e la disponibilita. Il momento consumativo del reato coincide, quindi, con quello in cui la vittima viene privata della cosa oggetto del reato stesso, non avendo il legislatore preso in considerazione ne il criterio spaziale, relativo al luogo nel quale si estende la sfera di dominio del rapinato, ne il criterio temporale, relativo alla durata del possesso da parte dell'agente, ma solo il criterio della sottrazione. (V.105836, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)