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Sez. 1, Sentenza n. 1225 del 24/11/1970 Ud. (dep. 04/05/1971) Rv. 117783 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO DELLA SOTTRAZIONE DELLA COSA - RILEVANZA - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117783-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO DELLA SOTTRAZIONE DELLA COSA - RILEVANZA - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE - IRRILEVANZA.*

Il delitto di rapina e consumato nel momento in cui la cosa, pur rimanendo entro la sfera di vigilanza e di dominio della persona offesa, entri nella sfera di disponibilita dell'agente. L'art 628 cod pen, infatti, in relazione al momento consumativo del delitto, ha preso in esame solo il criterio della sottrazione della cosa, sicche non ha giuridica Rilevanza ne il criterio spaziale, relativo al luogo entro il quale opera la sfera di dominio del rapinato, ne il criterio temporale relativo alla durata del possesso da parte dell'agente. (Conf 111105, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)