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Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999 Ud. (dep. 31/01/2000) Rv. 215743 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Rapporto di impiego con la pubblica amministrazione - Necessità - Esclusione - Esercizio di poteri autoritativi o certificativi - Sufficienza - Fattispecie: componenti di commissione incaricata di accertare il grado di invalidità.
Stato
decisa il 1999-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215743-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE

In tema di falsità ideologica, poiché la qualità di pubblico ufficiale non presuppone necessariamente un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, essendo -viceversa- sufficiente che l'agente partecipi ad attività autoritativa o certificativa, regolate da norme di diritto pubblico, devono ritenersi pubblici ufficiali (in quanto svolgenti pubbliche funzioni di certificazione) i componenti le commissioni incaricate di accertare le condizioni di invalidità che giustifichino l'erogazione di prestazioni assistenziali a carico dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)