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Sez. 5, Sentenza n. 4017 del 15/12/2005 Ud. (dep. 01/02/2006) Rv. 233631 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Docente di un corso di specializzazione avente rilevanza pubblica - Pubblico ufficiale - Scuola con regime parificato - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233631-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), riveste la qualifica di pubblico ufficiale il docente e membro del collegio docenti di un corso di specializzazione - avente rilevanza pubblica, in quanto disciplinato da normativa nazionale e soggetto a controlli pubblicistici da parte della Regione competente e del Provveditorato agli Studi - il quale sia incaricato di fatto di funzioni certificative riproducibili sul verbale, proprio del collegio dei docenti, avente immediata efficacia giuridica consistente nell'ammissione al prosieguo del corso ed all'esame finale; né ha rilievo in senso contrario il fatto che si tratti di scuola con regime parificato, posto che l'insegnamento che si svolge in tali scuole viene impartito in seguito a speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione in concorrenza di fini con quello pubblico e che tale riconoscimento, ancorché non valga a trasformare in pubblica una scuola privata, vale, tuttavia, ad attribuire all'attività di insegnamento in essa svolta ed ai titoli da essa rilasciati lo stesso valore dell'insegnamento e dei titoli della scuola pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)