Sez. 1, Sentenza n. 11445 del 19/04/1988 Ud. (dep. 25/11/1988) Rv. 179787 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
La chiamata di correo può costituire legittima fonte di prova della colpevolezza del chiamato in correità anche quando sia stata ritrattata, purché, in tal caso, la sua attendibilità e veridicità siano sottoposte ad un più rigoroso controllo, che tenga conto anche delle motivazioni - che si profilano certe - per le quali è avvenuta la ritrattazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)