Sez. 6, Sentenza n. 14044 del 16/05/1989 Ud. (dep. 24/10/1989) Rv. 182316 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - VALORE INFICIANTE DELLA CHIAMATA - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - VALORE INFICIANTE DELLA CHIAMATA - ESCLUSIONE.*
La ritrattazione non ha alcun automatico effetto pregiudizievole sulla chiamata di correo perché il giudice di merito può non solo mantenere inalterato il proprio giudizio in ordine a quest'ultima, ma persino considerare proprio l'eventuale successivo mendacio come fattore determinante per elevare la ritrattazione a nuovo e ulteriore elemento di accusa. (V mass n 179787, e ivi cit.; (V mass n 179548, e ivi cit.; (Conf mass n 177917).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)