Sez. 1, Sentenza n. 8113 del 05/04/1989 Ud. (dep. 07/06/1989) Rv. 181502 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - VALORE DI PROVA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - VALORE DI PROVA - CONDIZIONI.*
La chiamata in correità, che di per sè non è che un indizio e va valutata con estrema prudenza dal giudice, specie per quel che attiene alla personalità del suo autore ed alle cause che l'hanno determinata, ancorché ritrattata, può assumere valore di prova quando l'attendibilità sul suo contenuto intrinseco trovi conforto e riscontro in altri elementi e circostanze ad esso estrinseci e che con lo stesso logicamente ricollegandosi ne avvalorino e confermino la veridicità. (V mass n 179787; (V mass n 179548).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)