Sez. 1, Sentenza n. 17908 del 04/09/2004 (Rv. 576724 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Diritto all'indennizzo "ex" art. 46 della Legge n. 2359 del 1865 - Condizioni - Edificio costruito in prossimità di linea ferroviaria, a distanza inferiore a quella di Legge - Successiva realizzazione di opera pubblica di potenziamento della linea ferroviaria - Diminuzione del valore del bene o del relativo godimento - Indennizzabilità "ex" art. 46 Legge cit. - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Ai fini del sorgere del diritto all'indennizzo previsto dall'art. 46 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, per i danni che possano derivare al privato in conseguenza della legittima realizzazione di un'opera pubblica, oltre all'imposizione di una servitù o alla produzione di un danno avente carattere permanente, che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto, occorre un nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno. Ne deriva che, ove si lamenti la diminuzione del valore o della facoltà di godimento di un edificio in seguito al potenziamento di una linea ferroviaria, nessun indennizzo può essere riconosciuto in favore di chi abbia a suo tempo costruito l'edificio stesso a distanza inferiore a quella di Legge, giacché, in tal caso, difetta il diritto alla realizzazione e al mantenimento dell'edificio alla distanza vietata, non potendosi riconoscere al proprietario di trarre beneficio dalla sua illecita edificazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)