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Sez. 1, Sentenza n. 23627 del 15/11/2007 (Rv. 600779 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Realizzazione di un depuratore pubblico - Manifestarsi nel fondo limitrofo di immissioni non tollerabili di scuotimenti e di odori - Indennità di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Spettanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600779-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Nell'ipotesi di realizzazione di un depuratore pubblico, l'indennizzo che l'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 riconosce ai proprietari di immobili i quali, per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità, vengano a soffrire un danno permanente consistente nella perdita o nella diminuzione di un diritto, spetta qualora, fin dall'attivazione dell'impianto, si manifestino nel fondo limitrofo immissioni non tollerabili di scuotimenti e di odori non collegate al decadimento dell'efficienza manutentiva della struttura ma dipendenti da genetici problemi della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)