Sez. 1, Sentenza n. 19229 del 04/09/2009 (Rv. 610378 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Diritto all'indennizzo ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Condizioni - Perdita o diminuzione delle originarie facoltà essenziali inerenti al godimento del bene - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 presuppone che il diritto di proprietà del privato, per effetto della legittima realizzazione di un'opera pubblica, abbia subito l'imposizione di una servitù o un danno consistente nella perdita o diminuzione delle facoltà essenziali inerenti al godimento dell'immobile nella sua intrinseca ed originaria destinazione e che tra la realizzazione dell'opera e il danno sussista un nesso causale. Ne consegue che la situazione di vantaggio oggetto del pregiudizio determinato dalla c.d. espropriazione larvata deve preesistere all'esecuzione dell'opera e deve formare oggetto di allegazione e prova da parte del richiedente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto all'indennizzo, perché il privato non aveva provato né allegato il suo preesistente diritto di accesso alla via pubblica).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)