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Sez. 3, Sentenza n. 6905 del 24/11/1986 (Rv. 449014 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICA AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE - MANCATA COSTITUZIONE DI TUTTI GLI EREDI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI NON COSTITUITI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449014-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICA AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE - MANCATA COSTITUZIONE DI TUTTI GLI EREDI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI NON COSTITUITI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora l'atto riassuntivo del processo sia stato notificato, agli eredi della parte defunta, collettivamente ed impersonalmente nell'anno della morte del de cuius, tutti gli eredi sono da ritenere evocati in giudizio, con la conseguenza che, ove taluno di essi non si sia costituito, non sussiste nei suoi confronti la necessità dell'integrazione del contraddittorio. (Conf 1479/77, mass n 385190).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)