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Sez. 1, Sentenza n. 7275 del 28/06/1995 (Rv. 493139 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Notificazione agevolata agli eredi della parte defunta - Limite temporale - Morte della parte - Comunicazione tardiva da parte del procuratore costituito - Irrilevanza - Questione di costituzionalità degli artt. 300, comma primo, 305 e 303, comma secondo, cod. proc. civ. in relazione all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493139-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta, prevista dall'art. 303 comma secondo cod. proc. civ. (analogamente alle altre disposizioni di cui agli artt. 286, comma 1, 330 comma 2 e 477 comma 2 cod. proc. civ.) sulla base della presunzione della sussistenza di un rapporto di fatto con l'ultimo domicilio del defunto non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge, decorso il quale tale presunzione "iuris et de iure" viene meno. Pertanto, nessuna rilevanza può attribuirsi al comportamento del procuratore della parte deceduta che, nell'ambito delle proprie insindacabili determinazioni abbia dichiarato in udienza o notificato l'evento tardivamente, in prossimità o addirittura dopo la scadenza del termine annuale, precludendo in tal modo all'altra parte la facoltà di avvalersi della notificazione impersonale e collettiva. La questione di costituzionalità degli artt. 300, comma primo, 305 e 303 comma secondo, in relazione all'art. 24 Cost. - per non essere la parte posta in condizione di conoscere il "dies a quo" del termine di cui all'art. 305 e per essere la facoltà di notifica collettiva ed impersonale collegata all'evento morte, a prescindere dall'indicazione della data e del luogo in cui l'evento si è verificato - è manifestamente infondata, essendo il diritto di difesa della parte che intende riassumere il processo adeguatamente tutelato dall'art. 305 cod. proc. civ., anche nel caso di mancata indicazione della data della morte, in quanto la fissazione del termine di sei mesi dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione per procedere alla riassunzione consente alla parte di svolgere le indagini necessarie per conoscere la data dell'evento ed eventualmente individuare gli eredi del defunto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)