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Sez. 1, Sentenza n. 4767 del 10/11/1989 (Rv. 464162 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLA INDENNITÀ EX ART. 11 DELLA LEGGE STESSA - OPPOSIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464162-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLA INDENNITÀ EX ART. 11 DELLA LEGGE STESSA - OPPOSIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella procedura espropriativa di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, come in quella analoga contemplata dalla legge della regione Sicilia 10 agosto 1978 n. 35, l'opposizione giudiziaria è ammessa soltanto avverso la stima definitiva dell'indennità, effettuata dall'apposita commissione provinciale dopo la pronuncia del decreto di esproprio, non anche, pertanto, avverso la Determinazione provvisoria dell'indennità medesima, che viene compiuta, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 11 e 2 delle citate leggi, prima della espropriazione ed in funzione di un'eventuale cessione volontaria del bene. (V 6295/84, mass n 437917).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1978 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1978 num. 35 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)