Sez. 2, Sentenza n. 53373 del 09/10/2018 Ud. (dep. 28/11/2018) Rv. 274084 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Negozio fiduciario di trasferimento di quote societarie - Inadempimento dell'obbligo di ritrasferimento al fiduciante - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'intestatario fiduciario di quote societarie che non ottemperi all'obbligo di ritrasferirle al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione ed inoltre le quote societarie, in quanto beni immateriali, non rientrano nella nozione penalistica di cosa mobile, così come definita dall'art. 624, comma secondo, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 com. 2, Cod. Civ. art. 813
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)