Sez. 2, Sentenza n. 36592 del 26/09/2007 Cc. (dep. 04/10/2007) Rv. 237807 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Negozio fiduciario di trasferimento di quote di una società a r.l. - Inadempimento del fiduciario di ritrasferimento delle quote al fiduciante - Rilevanza penale - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'intestatario fiduciario di quote di una società a responsabilità limitata che non ottemperi all'obbligo di ritrasferirle al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la titolarità reale dei beni e le quote di una società, data la loro natura di bene immateriale, non rientrano nella nozione tipica di "cosa mobile". (V. Cass. civ., Sez. II, 6 maggio 2005, n. 9402).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)