Sez. 2, Sentenza n. 46102 del 28/10/2015 Ud. (dep. 20/11/2015) Rv. 265239 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Negozio fiduciario di trasferimento di titolo - Inadempimento del fiduciario di ritrasferimento alla scadenza convenuta - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'intestatario fiduciario di un titolo che non ottemperi all'obbligo di ritrasferirlo al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto l'intestazione fiduciaria da luogo ad una interposizione reale attraverso la quale l'interposto acquista la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione, come avviene in ipotesi di intestazione fittizia. (La S.C. ha precisato, in motivazione, che nonostante permanga la possibilità di agire in sede civile per la restituzione dei beni intestati fiduciariamente, nessuna interversione del possesso risulta possibile, per effetto dell'intervenuto trasferimento del diritto di proprietà).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)