Sez. 3, Sentenza n. 8253 del 12/09/1996 (Rv. 499573 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Alloggi costruiti dagli I.A.C.P. ed assegnati in locazione agli appartenenti alle forze di polizia - Canone di locazione - Determinazione - Criteri - Art. 22 e 24 della legge n. 513 del 1977 - Applicabilità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA
In tema di edilizia residenziale pubblica, la disposizione dell'art. 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1976 n. 52 - secondo cui, per gli alloggi costruiti dagli istituti autonomi case popolari da assegnare in locazione al personale civile e militare delle forze di polizia, i canoni di locazione e le quote annue per le spese di gestione "sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici" - è stata abrogata, per incompatibilità, dall'art. 24 della legge 8 agosto 1977 n. 513, secondo cui "i canoni minimi di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'art. 22 della presente legge".
Riferimenti normativi: Legge 06/03/1976 num. 52 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)