diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9383 del 04/09/1999 (Rv. 529654 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Canone dovuto dagli assegnatari dell'alloggio - Aggiornamento - Relativo potere - Spettanza agli I.A.C.P. - Sussistenza - Ai sensi del disposto degli artt. 19, 21 e 22 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Intervento dell'art. 22 della legge n. 513 del 1977 - Conservazione del potere in via transitoria - Successivo trasferimento alle regioni delle funzioni legislative e amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica - Effetti - Permanenza del potere dell'I.A.C.P. - Regione Liguria - Intervento dell'art. 54 della legge reg. n. 6 del 1983 - Effetti - Conservazione del canone in atto fino alla successiva emanazione della legge reg. n. 50 del 1983 - Deliberazione di aggiornamento del canone dell'I.A.C.P. di Savona - Adozione in carenza di potere - Sussistenza - Illegittimità degli aumenti.
Stato
decisa il 1999-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529654-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

In tema di canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dal disposto dell'art. 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (che comprendeva gli I.A.C.P. tra i soggetti deputati a determinare le componenti dei canoni, quanto alle quote di cui alle lettere b, c e d), dell'art. 21 dello stesso d.P.R. (che demandava agli I.A.C.P. di provvedere, con apposito piano finanziario approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici d'intesa con le regioni interessate, alla revisione dei canoni degli alloggi costruiti successivamente al 4 novembre 1963) e del successivo art. 22 (che demandava agli I.A.C.P. di provvedere con le stesse modalità dell'art. 21 alla revisione dei canoni di tutti gli alloggi), emerge che in capo agli I.A.C.P. sussisteva un potere di determinazione e revisione dei canoni, sia pure non libero, ma sottoposto alle modalità e procedure di cui alle suddette norme e particolarmente all'intervento di altri soggetti, tra cui il Ministro dei Lavori Pubblici d'intesa con le Regioni interessate. Detto potere venne ribadito in via transitoria dall'art. 22 della legge 8 agosto 1977 n. 513 (il quale, nel fissare al primo comma il canone minimo per vano dei suddetti alloggi, al terzo comma comma dispose che restassero fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli I.A.C.P. se superiori, facendo "salva ogni diversa determinazione dei predetti istituti"). Detta transitorietà emergeva dal dodicesimo comma dello stesso art. 22 (il quale sancì che le disposizioni dei commi precedenti restassero in vigore in ciascuna regione - ivi comprese quelle a statuto speciale per il caso di mancata adozione di un proprio provvedimento legislativo sui canoni di locazione per l'edilizia residenziale pubblica - "fino al momento dell'effettiva applicazione dell'art. 19" del d.P.R. n. 1035 del 1972). Il suddetto potere degli I.A.C.P. non venne meno, d'altro canto, a seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative e legislative concernenti gli I.A.C.P. disposto dall'art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (nella specie la Suprema Corte, con riferimento ad una controversia insorta con riguardo ad una deliberazione di aggiornamento del canone adottata dall'I.A.C.P. di Savona, ha ritenuto che tale istituto non avesse più il relativo potere, in quanto la Regione Liguria, con l'art. 54 della legge 28 febbraio 1983 n. 6 aveva - antecedentemente a quella deliberazione - disposto che, fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla determinazione del canone sociale - poi emanata il 22 dicembre 1983 con il n. 50 - dovessero continuare ad applicarsi i canoni in atto).

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 19, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 21, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 22, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 93, Legge Reg. Liguria 28/02/1983 num. 6 art. 54, Legge Reg. Liguria 22/12/1983 num. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)