Sez. 3, Sentenza n. 2117 del 14/03/1996 (Rv. 496348 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Applicabilità - Condizioni - Morte di un congiunto cagionata dall'altrui illecito - Liquidazione del danno agli eredi - Ammontare della pensione di reversibilità percepita - Rilevanza - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione unicamente allorché sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito. Ne consegue che, in caso di morte di un congiunto cagionata dall'altrui illecito, ai fini della liquidazione del danno agli eredi non si deve tener conto di quanto da costoro percepito a titolo di pensione di reversibilità, fondandosi tale pagamento su un titolo diverso rispetto all'atto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)