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Sez. 1, Sentenza n. 3741 del 15/03/2001 (Rv. 544770 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Impresa designata al risarcimento del danno, ex art. 19, lett. c), della legge 990/1969 - Somma da risarcire ed oggetto di surrogazione ai sensi dell' art. 29 secondo comma - Massimale di legge, ai sensi dell'art. 21, in assenza di "mala gestio" della società assicuratrice in liquidazione - Rimborso erogabile dall'INA per la somma non recuperata - Medesimo ammontare - Limite del massimale di polizza - Diritto dell'impresa designata - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544770-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

La somma che l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 legge 24 dicembre 1969 n. 990 deve risarcire al danneggiato da sinistro stradale nel caso in cui la società assicuratrice sia in liquidazione coatta amministrativa (art. 19, lett. c), è nel limite del massimale di legge (art. 21, terzo comma), ambito entro il quale le è riconosciuta la surroga (art. 29) nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato. Pertanto il credito dell'impresa designata ammissibile al passivo dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, se non vi è stata mala gestio da parte di questa, non può superare il predetto ammontare - costitutivo anche del limite per le somme rimborsabili dall'INA (art. 20, ultimo comma) - mentre, per surrogarsi fino al massimale di polizza assicurato, è necessario che il danneggiato ceda il credito all'impresa designata, ovvero la surroghi con le modalità indicate dell'art. 1201 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1201, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)