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Sez. 3, Sentenza n. 15391 del 22/07/2005 (Rv. 584843 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata ex art. 19 lett. c) legge n. 990 del 1969 - Riferimento per i limiti di garanzia all'epoca del sinistro - Sussistenza - Conseguenze - Successivo innalzamento del massimale minimo di legge - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584843-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

L'impresa designata che, ai sensi dell'art. 19, lett. c), legge 24.12.1969, n. 990, è tenuta (in nome del Fondo di garanzia vittime della strada) a risarcire il danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per l'ipotesi in cui l'assicuratore del responsabile sia posto in liquidazione coatta amministrativa, subentra nella medesima posizione debitoria rivestita dalla società assicuratrice posta in liquidazione. Ne consegue che, come l'assicuratore è tenuto al ristoro del sinistro avvenuto durante la vigenza del contratto con il massimale in esso previsto, essendo irrilevante che l'evento conseguenza si sia verificato dopo la scadenza del contratto stesso, così il Fondo è ugualmente tenuto nei limiti del massimale di legge al momento del sinistro, restando irrilevante la circostanza che, dopo il sinistro e prima del decesso del danneggiato, sia sopraggiunto un provvedimento amministrativo di innalzamento del massimale minimo per persona danneggiata.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., DPR 09/04/1986 num. 124, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)