Sez. 1, Sentenza n. 23015 del 09/12/2004 (Rv. 578475 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Credito dell'impresa cessionaria per il risarcimento dei danni - Danni risarciti all'esito dei giudizi di risarcimento - Ammissione al passivo dell'impresa in l.c.a. - Accertamento nella sede concorsuale della riconducibilità di parte del risarcimento a "mala gestio" - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI
Nel caso di assoggettamento di un'impresa di assicurazione alla liquidazione coatta amministrativa, l'impressa cessionaria del portafoglio relativo alle assicurazioni contro i danni da responsabilità civile automobilistica ha diritto ad essere ammessa al passivo della procedura concorsuale per l'intera somma che sia stata condannata a pagare a titolo di risarcimento danni nei giudizi promossi dagli assicurati, restando precluso nella sede concorsuale l'accertamento della riconducibilità di parte della stessa al risarcimento dei danni per 'mala gestiò, in quanto il Commissario liquidatore è parte necessaria dei giudizi di risarcimento e, conseguentemente, è esclusivamente in questa sede che può essere accertata la quota dei danni ascrivibili alla 'mala gestiò eventualmente imputabile all'impresa cessionaria.
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1978 num. 576 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)