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Sez. 1, Sentenza n. 2224 del 15/05/1989 (Rv. 462763 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE SULL'APPLICABILITÀ DEL METODO INDUTTIVO O SINTETICO - SUFFICIENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1989-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462763-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE SULL'APPLICABILITÀ DEL METODO INDUTTIVO O SINTETICO - SUFFICIENZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*

Nella disciplina delle imposte dirette di cui al d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, l'accertamento induttivo è consentito all'amministrazione non soltanto nel caso di Mancanza od incompletezza della dichiarazione del contribuente, ovvero di dichiarazione non analitica, ma anche quando la dichiarazione stessa sia solo apparentemente analitica, o risulti inattendibile, e l'Obbligo della motivazione del relativo avviso deve ritenersi soddisfatto con l'indicazione dei fatti-indice del maggiore imponibile, ove idonea a mettere il contribuente stesso in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa. (V 1531/87, mass n 450957; (V 2419/86, mass n 445536).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)