Sez. 1, Sentenza n. 2085 del 20/05/1977 (Rv. 385814 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - SEPARAZIONE - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE - DELEGA AD UNO DEI GIUDICI DEL TRIBUNALE - AMMISSIBILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - SEPARAZIONE - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE - DELEGA AD UNO DEI GIUDICI DEL TRIBUNALE - AMMISSIBILITA.*
E pienamente consentita, in caso di impedimento del Presidente o per altre ragioni di servizio o di ufficio, la delega delle funzioni presidenziali ad uno dei giudici del tribunale per l'udienza di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione nei procedimenti di separazione personale tra coniugi o di divorzio: ogni eventuale difetto di tale delega interna, o d'ufficio, non puo mai concretizzarsi, percio, in una causa di nullita processuale e in un motivo di impugnazione delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 707 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)