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Sez. 1, Sentenza n. 7764 del 23/04/2004 (Rv. 572279 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE | Arbitri - Compenso - Liquidazione - Compenza funzionale - Del Presidente del Tribunale - Ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ.- Principio della delegabilità delle funzioni giurisdizionali - Ai sensi dell'art. 104 ord. giud. - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Diritto tabellare vigente.
Stato
decisa il 2004-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572279-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE

In materia di liquidazione del compenso agli arbitri, ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., il Presidente del tribunale, cui spetta la competenza funzionale a provvedere, ha il potere di delegare tale attività, che la legge gli riserva, ai sensi dell'art. 104 ord. giudiziario. Tale previsione, infatti, va interpretata in via evolutiva e cioè comprendendo nel concetto di impedimento, presupposto del potere di delegazione, anche le quotidiane ragioni di ufficio che tengono impegnato il presidente del Tribunale nelle attività di organizzazione della giurisdizione, nella direzione di unità operative complesse e nella gestione delle risorse umane e materiali funzionali all'erogazione di un servizio efficiente (art. 97 Cost.) reso in tempi ragionevoli (art. 111 Cost.). Valori costituzionali che, unitamente ai principi dell' imparzialità e dell'indipendenza nonché del giudice naturale hanno consentito l'assorbimento delle regole di ordinamento giudiziario nell'ambito del cd. diritto tabellare, ossia nella disciplina dinamica delle designazioni dei singoli giudici in relazione agli affari giudiziari (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso degli arbitri che chiedevano la cassazione del provvedimento di liquidazione del loro compenso perché il provvedimento era stato adottato da un giudice delegato dal Presidente del Tribunale, ma senza alcuna indicazione riguardante la violazione di regole tabellari vigenti in quell'Ufficio e poste in rispondenza delle circolari dettate dal CSM tale materia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 25, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)