Sez. 1, Sentenza n. 28255 del 21/04/2026 Ud. (dep. 24/07/2026) Rv. 290308-01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Assoluzione intervenuta in appello dopo la sentenza di condanna di primo grado - Annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione - Nuovo giudizio di appello - Conferma della sentenza di condanna di primo grado - Obbligo di motivazione rafforzata - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In tema di giudizio di appello, il collegio che, in sede di giudizio di rinvio, confermi la sentenza di condanna di primo grado, già riformata da una precedente sentenza di appello poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata, atteso che la precedente decisione assolutoria, cassata perché ritenuta carente nell'esame degli elementi acquisiti e nell'esposizione logica ed adeguata delle ragioni del convincimento liberatorio, non è idonea a cristallizzare un ragionevole dubbio con il quale il giudice del rinvio è tenuto a confrontarsi.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)