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Sez. 6, Sentenza n. 1129 del 16/10/2025 Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289123-02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo di motivazione rafforzata - Sussistenza - Nozione.
Stato
decisa il 2025-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289123-02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di primo grado è tenuto ad assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata, che impone un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva, fondato su un'analisi approfondita e puntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio, dovendo essere esplicitate le ragioni per cui gli elementi di prova già valutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa, in quanto non è sufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)