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Sez. 6, Sentenza n. 11550 del 15/02/2017 Cc. (dep. 09/03/2017) Rv. 269138 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rigetto della domanda cautelare da parte del Gip - Riforma del provvedimento in senso sfavorevole all'indagato - Motivazione rafforzata tale da superare il ragionevole dubbio - Obbligo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269138-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. (In motivazione, la S.C. ha peraltro precisato che il tribunale deve comunque procedere ad una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)