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Sez. 1, Sentenza n. 1826 del 28/01/2005 (Rv. 579646 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Provvedimento emesso dalla Corte d'appello in sede di reclamo - Mancata impugnazione ex art. 111 Cost. - Formazione del giudicato - Conseguenze - Possibilità di riproporre l'azione solo sulla base di elementi e circostanze nuovi - Configurabilità - Novità - Nozione.
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579646-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Il provvedimento camerale in tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, reso dalla Corte d'appello in sede di reclamo, ha carattere decisorio e definitivo e pertanto, ove non impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., acquista autorità di giudicato, precludendo la riproposizione della domanda, salvo che sulla base di circostanze ed elementi nuovi, per tali dovendosi intendere sia quelli oggettivamente nuovi, in quanto sopravvenuti al precedente provvedimento definitivo, sia quelli nuovi soggettivamente, perché preesistenti ma non sottoposti all'esame del primo giudice.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)