Sez. 1, Sentenza n. 13657 del 17/09/2003 (Rv. 566904 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento a carattere contenzioso - Corte d'appello - Decreto provvedente sul reclamo - Carattere - Decisorio e definitivo - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Vizi deducibili - Violazione di legge - Vizi di motivazione - Deducibilità - Esclusione - Limiti.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, che a norma dell'art. 274, secondo comma, cod. civ., si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dall'art. 737 e segg. cod. proc. civ., ha carattere contenzioso, sicché il decreto con cui la corte d'appello decide sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale ha natura decisoria e definitiva. Pertanto, nonostante la preclusione alla reclamabilità dei decreti della corte d'appello posta dall'art. 739, terzo comma, cod. proc. civ., esso è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., con i limiti quindi previsti per tale tipo di ricorso, proponibile solo per violazione di legge e non anche per difetto di motivazione, a meno che non si faccia valere la inesistenza o mera apparenza della stessa, che si traduce sostanzialmente in una violazione di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)