Sez. 1, Sentenza n. 7674 del 25/05/2002 (Rv. 557632 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Provvedimento emesso dalla corte di appello in sede di reclamo - Mancata impugnazione - Formazione del giudicato - Conseguenze.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, il provvedimento camerale, reso dalla corte d'appello in sede di reclamo, ha carattere decisorio e pertanto, ove non impugnato con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., acquista autorità di giudicato, precludendo la riproposizione della domanda, salvo che sulla base di circostanze ed elementi nuovi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2909
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)