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Sez. 1, Ordinanza n. 2416 del 03/02/2006 (Rv. 588796 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Competenza per territorio - Determinazione - Criteri - Domanda principale - Riferimento - Domanda riconvenzionale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588796-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

La competenza per territorio si determina in base alla domanda principale e non già in base a quella riconvenzionale, come emerge dall'art. 36 cod. proc. civ., che stabilisce che il giudice della domanda principale decide anche sulla riconvenzionale. Quest'ultima, infatti, può determinare uno spostamento di competenza solo quando ecceda per materia o per valore la competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)