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Sez. U, Sentenza n. 10137 del 20/06/2012 (Rv. 623051 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Rapporto civilistico tra il privato percettore di contributi pubblici e altro soggetto privato - Rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione contabile - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623051-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità contabile, deve sussistere un rapporto di servizio tra l'agente e l'Amministrazione, sia esso organico o di fatto, ma in nessun caso esso può discendere dal rapporto civilistico tra il privato percettore di contributi pubblici e altro ente, pure privato, che in forza di detto rapporto si sia assunta la responsabilità ex art. 38 cod. civ. di far fronte alle obbligazioni gravanti sul primo (fattispecie in tema di contributi pubblici erogati a enti privati costituenti emanazione della CGIL Sicilia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)