Sez. U, Sentenza n. 5163 del 12/03/2004 (Rv. 571106 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Giudizio di responsabilità per danno erariale - Rapporto di servizio - Nozione lata - Relazione tra il SISDE e il soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, incaricato, con provvista di danaro pubblico, della costituzione e della gestione fiduciaria di società di copertura per lo svolgimento di compiti propri dei Servizi d'informazione e sicurezza - Rapporto di servizio - Configurabilità.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità per danno erariale, l'esistenza di un rapporto di servizio, quale presupposto per un addebito di responsabilità al detto titolo, non è limitata al rapporto organico o al rapporto di impiego pubblico, ma è configurabile anche quando il soggetto, benché estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell'organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata. Siffatto rapporto di servizio ricorre pertanto tra i Servizi d'informazione e sicurezza (SISDE) e il soggetto che, ancorché non dipendente dei medesimi, sia stato incaricato, attraverso la provvista di danaro pubblico, della costituzione, nell'ambito delle c.d. attività di copertura, e della gestione fiduciaria di società per l'acquisizione di informazioni qualificate in tutto il territorio nazionale e all'estero e per il compimento di operazioni d'infiltrazione, tali attività rappresentando momento integrante ed essenziale nell'esercizio delle funzioni istituzionali dei Servizi (a nulla rilevando né la natura privatistica degli strumenti giuridici in concreto utilizzati né l'ampia libertà di manovra e di autonomia operativa di cui possa avere goduto detto soggetto), il che rende l'espletamento delle stesse - ove eseguite, come nella specie, da un soggetto estraneo alla struttura amministrativa dei medesimi Servizi - non riconducibile, almeno per quanto attiene alla responsabilità erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, ad una mero rapporto contrattuale di diritto privato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 24/10/1977 num. 801 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)